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Consultazione verbale

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ESEMPIO

Inserire Ente di Riferimento (Esempio: Como)
Inserire Numero Cronologico (Esempio: 123/2012/V o per esteri 123/2012/ES)
Data violazione (dd/mm/yyyy)
Ora Violazione
Targa Veicolo
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Accetto
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DICHIARAZIONE TRASGRESSORI

DICHIARAZIONE DATI DEL CONDUCENTE

Inserire Ente di Riferimento (Esempio: Como)
Inserire Numero Cronologico (Esempio: 123/2012/V o per esteri 123/2012/ES)
Data violazione (dd/mm/yyyy)
Ora Violazione
Targa Veicolo
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Accetto
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Legislazione

NORME E SANZIONI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

MODALITA' COMUNICAZIONE DATI EX ART. 126 BIS CDS

Ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S, la violazione comporta a carico del trasgressore la decurtazione di punti dalla patente di guida, che varia a seconda del tipo di infrazione contestata, e verrà annotata presso un apposito Registro di M.C.T.C. Italiana. A tal fine il proprietario del veicolo dovrà inviare a questo organo di polizia entro 60 gg dalla notifica del presente verbale il nominativo ed i dati identificativi della patente di guida del conducente del proprio veicolo. In caso contrario sarà applicata un ulteriore sanzione ex art 126 bis C.d.S che va da un minimo di Euro 286,00 ad un massimo di Euro 1.142,00.

LIMITI DI VELOCITA' ART. 142/7 CDS

Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa

LIMITI DI VELOCITA' ART. 142/8 CDS

Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa
PUNTI DECURTATI DALLA PATENTE DI GUIDA: 3

LIMITI DI VELOCITA' ART. 142/9 CDS

Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
PUNTI DECURTATI DALLA PATENTE DI GUIDA: 6

LIMITI DI VELOCITA' ART. 142/9 bis CDS

Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi
PUNTI DECURTATI DALLA PATENTE DI GUIDA: 10

VIOLAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ART. 146/3 CDS

Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa
PUNTI DECURTATI DALLA PATENTE DI GUIDA: 6

USO DEI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA ART. 156/3 CDS

Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di profondità a breve intermittenza. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa

ARRESTO, FERMATA E SOSTA ART. 157 CDS

  • 1. Agli effetti delle presenti norme: per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione; per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia; per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente; per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
  • 2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
  • 3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
  • 4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
  • 5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
  • 6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
  • 7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
  • 7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso
  • 8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa

DIVIETO DI FERMATA E SOSTA ART. 158 CDS

  • 1. La fermata e la sosta sono vietate: in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia; nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione; sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità; in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione; nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione; sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime; sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
  • 2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata: allo sbocco dei passi carrabili; dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta * ; in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli * ; negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza * ;
    PUNTI DECURTATI DALLA PATENTE DI GUIDA: 2
    sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite; sulle banchine, salvo diversa segnalazione; negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
    PUNTI DECURTATI DALLA PATENTE DI GUIDA: 2
    nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
    PUNTI DECURTATI DALLA PATENTE DI GUIDA: 2
    nelle aree pedonali urbane; nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati; negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica; davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi; limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
  • 3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
  • 4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
  • 5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa
  • 6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
  • 7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
* La competenza a disporre la rimozione dei veicoli, in questi casi, può anche essere conferita agli "ausiliari del traffico"

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI ART. 7 CDS

  • 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima; riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli; stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, [di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane]; (1) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose; istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
  • 3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.
  • 4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
  • 5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  • 6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
  • 7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.
  • 8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
  • 9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
  • 10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
  • 11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
  • 12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
  • 13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa.
  • 13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
  • 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa.
  • 15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.
  • 15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
1

TARATURE

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Decreto di approvazione Velomatic 512D
Decreto di approvazione Velomatic 512D
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Velomatic 512D 4045-2077 (24/07/2024 - 23/07/2025)
4045-2077 Certificato di Taratura 2023-2024
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Velomatic 512D 2926-2905 (17/09/2024-16/09/2025)
2926-2905 Certificato di Taratura 2024-2025
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Velomatic 4045-2077 (07/06/2023 - 06/06/2024)
4045-2077 Certificato di Taratura 2023 - 2024
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Velomatic 2319 (27/04/2023 - 26/04/2024)
2319 Certificato di Taratura 2023- 2024
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Velomatic 4017 (28/03/2023 - 27/03/2024)
4017 Certificato di Taratura 2023- 2024
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Velomatic 2460 (07/04/2023 - 07/04/2024)
2460 Certificato di Taratura 2023-2024
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Velomatic 954517 (07/04/2023 - 06/04/2024)
954517 Certificato di Taratura 2023- 2024
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FTRD 2068
2068 - Certificato di Taratura 2023-2024
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T-Exspeed V.2.0 - 313-2149 (30/05/2023 - 30/05/2024)
313-2149 Certificato di Taratura 2023- 2024
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T-Exspeed V.2.0 - 336/337 (11/01/2023 - 11/01/2024)
336/337 Certificato di Taratura 2023- 2024
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T-Exspeed V.2.0 - 334/335 (11/01/2023 - 11/01/2024)
334/335 Certificato di Taratura 2023- 2024
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FTRD 2068
2068 - Certificato di Taratura 2022-2023
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FTRD 3187
3187 Certificato di Taratura 2022-2023
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Velomatic 3758 (26/07/2022 - 25/07/2023)
3758 Certificato di Taratura 2022- 2023
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Velomatic 2905 (06/09/2022 - 05/09/2023)
2905 Certificato di Taratura 2022- 2023
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Velomatic 2491 (01/06/2022 - 31/05/2023)
2491 Certificato di Taratura 2022- 2023
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Velomatic 2319 (24/05/2022 - 23/05/2023)
2319 Certificato di Taratura 2022- 2023
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Velomatic 4017 (24/05/2022 - 23/05/2023)
4017 Certificato di Taratura 2022- 2023
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T-Exspeed V.2.0 - 2460 (06/09/2022 - 06/09/2023)
2926 Certificato di Taratura 2022- 2023
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T-Exspeed V.2.0 - 2460 (01/06/2022 - 01/06/2023)
2460 Certificato di Taratura 2022- 2023
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T-Exspeed V.2.0 - 2149 (01/06/2022 - 01/06/2023)
2149 Certificato di Taratura 2022- 2023
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T-Exspeed V.2.0 - 2040 (14/04/2022 - 13/04/2023)
2040 Certificato di Taratura 2022- 2023
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SS. N.724 ''Tangenziale di Modena'' dal km 14+749 al Km 16+886 Dir. Sassuolo
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SS. N.724 "Tangenziale di Modena" dal Km 16+886 al Km 14+749 Dir. Modena
Formigine - Certificato di Taratura 2022-2023
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T-Exspeed V.2.0 - 2089 (26/01/2022 - 25/01/2023)
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2142 Certificato di Taratura 2022-2023
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Decreto di approvazione AUTOVELOX 106
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AUTOVELOX 106
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EnVES EVO MVD 1605 - 0x0002EC3A
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EnVES EVO MVD 1605 - 0x00032BFC
0x00032BFC certificato di taratura
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FTRD 2077 (20/07/2021 - 19/07/2022)
2077 Certificato di Taratura 2021-2022
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3192 Certificato di Taratura 2021-2022
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FTRD 2088
2088 Certificato di Taratura 2021-2022
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FTRD 2068
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T-Exspeed v. 2.0 - 2142 (20/10/2021 - 19/10/2022)
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Velomatic 2905 (26/08/2021 - 25/08/2022)
2905 Certificato di taratura 2021-2022
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Velomatic 2491 (18/05/2021 - 17/05/2022)
2491 Certificato di Taratura 2021-2022
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Velomatic 2319 (18/05/2021 - 17/05/2022)
2319 Certificato di Taratura 2021-2022
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Velomatic 3758 (27/05/2021 - 26/05/2022)
3758 Certificato di Taratura 2021-2022
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Velomatic 4017 (27/05/2021 - 26/05/2022)
4017 Certificato di Taratura 2021-2022
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Decreto di approvazione EnVES EVO MVD 1507
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EnVES EVO MVDm 1507 - CMP3829443
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EnVES EVO MDVm 1507-CMP3812223
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FTRD 03187
3187 Certificato di Taratura 2020-2021
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FTRD 02088
2088 Certificato di Taratura 2020-2021
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Autovelox 104/C-2 matr. 910493
910493 Certificato di taratura 2020-2021
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Velomatic 2319
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Certificato di Taratura 2011-2012
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Certificato di Taratura 2011-2012
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Certificato di Taratura 2011-2012
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FTR 02491
Certificato di Taratura 2011-2012
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APPROVAZIONI

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Decreto di approvazione Velomatic 512D
Decreto di approvazione Velomatic 512D
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Decreto di approvazione AUTOVELOX 106
Decreto di approvazione AUTOVELOX 106
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Decreto di approvazione EnVES EVO MVD 1507
Decreto di approvazione EnVES EVO MVD 1507
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Decreto di approvazione T-XROAD 2014
Decreto di approvazione T-XROAD 2014
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Decreto di approvazione T-RED 2008 (estensione 2005)
Decreto di approvazione T-RED 2008
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Decreto di approvazione T-RED 2005
Decreto di approvazione T-RED 2005
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DOCUMENTAZIONE

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Il presente modello è predisposto per essere utilizzato dal trasgressore e dall'obbligato in solido anche se coincidente.
Comunicazione dei dati anagrafici e della patente di guida del trasgressore/obbligato in solido del veicolo al momento dell'accertamento della violazione al C.d.S.
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Il presente modello e' predisposto per essere utilizzato solo dal trasgressore
Comunicazione dei dati anagrafici e della patente di guida del trasgressore al momento dell'accertamento della violazione al C.d.S.
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Richiesta annullamento Verbale
Richiesta di annullamento di verbale di accertamento di violazione al C.d.S. per notifica a soggetto estraneo.
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Richiesta di accesso ai documenti amministrativi
Richiesta di documenti amministrativi relativi all'accertamento di violazione del C.d.S.
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Modello per ricorso
Modello presentazione ricorso contro il verbale di accertamento di violazione al C.d.S.
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Modello per la rateizzazione cointestato SARIDA
Modello per la richiesta di rateizzazione della sanzione
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Modello per la richiesta di accesso agli atti amministrativi
Modello per la richiesta di accesso agli atti amministrativi
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FAQ

Abbiamo già pagato tramite la società dell’autonoleggio

Gli autonoleggi non incassano le sanzioni per conto della Polizia. L’importo addebitato sulla carta di credito, in base a quanto è previsto dal contratto di noleggio da Lei sottoscritto, corrisponde alle spese amministrative sostenute dalla società di autonoleggio per aver trasmesso i suoi dati anagrafici alle autorità. La Polizia provvede quindi all'invio della sanzione amministrativa per la violazione al Codice della Strada, commessa con il veicolo in questione durante il periodo di noleggio.

Cosa significa zona a traffico limitato?

La zona a traffico limitato è una zona vietata alla circolazione dei veicoli non autorizzati. Possono accedervi: i veicoli dei residenti della zona, i veicoli al servizio delle persone disabili, i veicoli in possesso di autorizzazioni rilasciate dal Comune. Generalmente nei comuni più grandi gli accessi alla zona sono controllati da foto camere che scattano una foto ai veicoli non autorizzati al momento dell’ingresso. Tutti gli ingressi alla ZTL, registrati dalle foto camere, sono considerati infrazioni distinte e diverse, in quanto si tratta di infrazioni dinamiche. Pertanto, tutte le sanzioni sono regolari e non riducibili ad un’unica infrazione.Nei comuni più piccoli la zona è controllata direttamente dal personale della Polizia. La ZTL è indicata da segnaletica verticale di divieto di transito. Gli ospiti di alberghi all'interno della ZTL possono accedere alla zona al momento di arrivo o di partenza ad albergo per scaricare/caricare i bagagli.

Alloggiavo in un albergo situato all’interno della ZTL. Ero autorizzato?

In alcuni comuni italiani gli ospiti delle strutture alberghiere possono accedere alla ZTL per raggiungere la struttura durante il soggiorno. L’albergo deve registrare la targa del veicolo durante il soggiorno al Comando di Polizia Municipale. Qualora la registrazione non fosse avvenuta e Lei avesse ricevuto una multa per accesso a ZTL, ci deve inviare un documento che provi il suo soggiorno nella struttura alberghiera (fattura o dichiarazione dell’albergo). In altri comuni italiani, invece, gli ospiti delle strutture alberghiere possono accedere in auto solo ed esclusivamente il giorno di arrivo e/o partenza per scaricare e/o caricare i bagagli. Al momento del Check-in e/o del Check-out l’albergo deve registrare la targa del veicolo al Comando di Polizia Municipale. Qualora la registrazione fosse avvenuta in modo erroneo e Lei avesse pertanto ricevuto una multa per accesso a ZTL, deve inviarci la fattura dell'hotel e una loro dichiarazione attestante l'errore commesso nella trascrizione della targa.

Posso accedere alla ZTL se sono in possesso di un contrassegno per disabili?

I veicoli intestati e/o al servizio di persone disabili possono accedere alla ZTL. Purtroppo il sistema di controllo automatizzato degli accessi a questa zona non consente il riconoscimento dei contrassegni di parcheggio. Per ottenere l’archiviazione del verbale deve inviare una fotocopia del contrassegno di parcheggio. Nel caso in cui l’intestatario della multa non sia la persona disabile, occorre allegare alla copia del contrassegno una dichiarazione firmata dalla persona titolare del permesso invalidi o del suo tutore, che attesti l’uso del veicolo per necessità legate alla sua condizione.

Ero autorizzato ad entrare nella ZTL per parcheggiare l’auto in un garage privato a pagamento all’interno della stessa?

I clienti dei garage possono accedere alla ZTL solo ed esclusivamente per parcheggiare l’auto. Ogni qualvolta il veicolo entra nel garage, il personale deve registrare la targa del veicolo alla Polizia. Qualora la registrazione della targa non fosse avvenuta o sia stata erroneamente effettuata e Lei avesse ricevuto una multa per accesso a ZTL, deve contattare il garage e richiedere una dichiarazione motivata che confermi la mancata registrazione della targa. Poi deve attendere la notifica per presentare ricorso dall'ufficio competente.

Cosa significa corsia preferenziale?

Una corsia preferenziale è una corsia riservata solo ed esclusivamente al trasporto pubblico (autobus, taxi) e ai veicoli di soccorso e di polizia. Queste corsie non possono essere mai utilizzate dai veicoli privati. La corsia preferenziale è indicata da segnaletica verticale di divieto di accesso.Il controllo degli accessi a questa corsia può avvenire attraverso dispositivo di controllo con foto camera o da personale della polizia.

Perché non sono stato fermato immediatamente dalla forze di polizia?

Esistono alcuni casi in cui la violazione non viene contestata immediatamente:
quando non è possibile fermare il veicolo per l’eccessiva velocità
  • in caso di attraversamento di incrocio con semaforo rosso
  • in caso di sorpasso vietato
  • in assenza del trasgressore e/o proprietario
  • in caso di controllo telematico degli accessi e dei transiti vietati (ZTL, corsia preferenziale)
  • per non bloccare la circolazione degli altri veicoli
  • accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo (art. 201 comma 1 bis lett e) C.d.S)
  • accertamento effettuato con i dispositivi istallati in postazione fissa ed automatizzata di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121(art. 201 comma 1 bis lett f) C.d.S).

Perché non ho trovato nessun avviso sul parabrezza del veicolo?

Il verbale di accertamento viene sempre emesso e posizionato sul parabrezza o lunotto del veicolo in caso di divieto di sosta o di accesso a ZTL non controllato da dispositivo elettronico, anche se questo non è previsto dal Codice, quindi non obbligatorio. Anche la Polizia non può conoscere il motivo per il quale Lei non ha trovato l’avviso, ma ciò non significa che il verbale ricevuto per posta non sia regolare ed esigibile. Quando la Polizia Le invia il verbale all’indirizzo di residenza è tenuto, secondo il Codice della Strada italiano, anche al pagamento delle spese postali, di accertamento e di notificazione (art. 201 c. 4).

Posso chiedere una riduzione dell’importo della sanzione?

No, gli importi delle sanzioni sono stabiliti per legge e pertanto non è possibile applicare alcuna riduzione.

Che differenza esiste fra Avviso di Pagamento prima della Notifica e Notifica?

L’Avviso di Pagamento è una sorta di lettera di cortesia che la Polizia invia per posta prioritaria al fine di informare l’utente circa la violazione commessa. Trascorsi 60 giorni dalla ricezione del suddetto Avviso, qualora il pagamento non fosse ancora stato effettuato, la Polizia procede ad inviare la Notifica ufficiale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. A partire dalla ricezione della Notifica l’utente deve pagare o contestare la multa entro e non oltre 60 giorni. Trascorso questo termine, la Polizia procederà per l’importo maggiorato indicato nella lettera notificata.

Quando è possibile presentare un ricorso?

Il ricorso può essere presentato solo dopo la ricezione della Notificazione, entro e non oltre 60 giorni

E’ possibile presentare ricorso dopo la ricezione dell’avviso di pagamento prima della Notifica ufficiale?

Assolutamente NO. Il ricorso può essere presentato solo dopo la ricezione della Notificazione ufficiale. Qualora il ricorso venga presentato prima della Notificazione ufficiale, esso non verrà esaminato

Come si presenta un ricorso?

Entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della Notificazione, solo nel caso in cui il pagamento non sia già avvenuto, l’utente può presentare ricorso al Prefetto o in alternativa al Giudice di Pace. Il ricorso al Prefetto è un ricorso amministrativo che va presentato in lingua italiana tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Per presentare ricorso occorre compilare l’apposito modulo ed allegare ad esso tutta la documentazione utile e necessaria alla valutazione della pratica da parte del Prefetto competente. Il ricorso al Giudice di Pace è un ricorso giudiziale, alternativo al ricorso al Prefetto. Anch’esso deve essere presentato in lingua italiana tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Per presentare ricorso occorre compilare l’apposito modulo ed allegare ad esso tutta la documentazione utile e necessaria alla valutazione della pratica da parte del Giudice di Pace competente. Il modulo e l’indirizzo sono entrambi scaricabili dal nostro sito. Facciamo comunque presente che la motivazione del ricorso deve essere fondata. Al momento della ricezione del ricorso, il Giudice di Pace fisserà un’udienza alla quale il ricorrente o un suo rappresentante legale è tenuto a presenziare.

Perché la multa è arrivata dopo tanti mesi dalla data dell’infrazione?

Secondo il Codice della Strada italiano la polizia può notificare le sanzioni amministrative all’estero entro 360 giorni dalla data dell’ infrazione o dell’identificazione del proprietario del veicolo. Qualora si tratti di veicoli a noleggio i 360 giorni iniziano a decorrere a partire dall’identificazione dell’intestatario del contratto di noleggio al momento dell’infrazione, ovvero dalla data di ricezione dati anagrafici inviati dalla società di noleggio.

Tolleranza sulla misurazione della velocità.

Quando gli organi di polizia rilevano la velocità del veicolo tramite strumenti di rilevazione, dalla velocità rilevata viene detratta una tolleranza pari al 5% della velocità misurata, e comunque la detrazione non è mai inferiore a 5 km/h.

Non guidavo io il veicolo.

Il proprietario o l’intestatario del contratto di noleggio del veicolo è sempre responsabile delle infrazioni commesse dal veicolo in questione. E’ quindi tenuto al pagamento della sanzione.

La fotografia dell’infrazione sul sito non mostra il conducente alla guida, si vede solo la parte posteriore del veicolo.

In osservanza della legge sulla privacy (D. Lgs 196/2003) la Polizia non può fotografare le persone all’interno della vettura. Per questo motivo le foto mostrano solo la parte posteriore dell’auto. Il numero di targa è sufficiente per risalire ed identificare il trasgressore.
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